di Giulio Coraggio

Quale parte dei € 13 miliardi che il Governo si è impegnato ad investire per favorire la crescita dell’Industria 4.0, i vantaggi fiscali certamente ne rappresentano la componente più importante. L’adozione delle linee guida da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ha meglio chiarito la portata dei benefici fiscali introdotti dalla Legge di Stabilità che ho cercato di illustrare di seguito

Migliorati gli attuali vantaggi fiscali

Cos’è?

Il prezzo di nuovi beni strumentali acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 è aumentato ai fini fiscali del 40%.

Questo aumento denominato “superammortamento” impatta sulla deduzione dell’ammortamento unicamente ai fini fiscali, comportando un maggiore ammortamento della deduzione, mentre il nuovo bene è registrato nel bilancio sulla base del suo valore storico.

L’aumento del 40% del prezzo fiscale dell’ammortamento dei nuovi beni strumentali è ora esteso con la Legge di Stabilità ai nuovi beni acquistati:

  • fino al 31 dicembre 2017;

  • oppure fino al 30 giugno 2018, se – al 31 dicembre 2017 – l’ordine d’acquisto del nuovo bene è stato accettato dal venditore e il 20% del prezzo d’acquisto è già stato pagato.

Quando viene applicato?

Il vantaggio fiscale è applicabile a tutti i nuovi beni strumentali ivi comprese attrezzature e macchine industriali in generale, ad eccezione di:

  • edifici e costruzioni

  • beni con quota di ammortamento inferiore al 6,5%; e

  • tutti i beni ricompresi in una lista specifica annessa alla Legge di Stabilità.

I nuovi vantaggi finanziari per gli investimenti nell’Industria 4.0

Cos’è?

La legge di Stabilità introduce il un beneficio fiscale nell’ammortamento dei beni dell’Industria 4.0. Il prezzo d’acquisto dei nuovi beni di alta tecnologia elencati in un’appendice alla Legge di Stabilità, che vengono acquistati:

  • fino al 31 dicembre 2017;
  • oppure fino al 30 giugno 2018, se – al 31 dicembre 2017 – l’ordine d’acquisto del nuovo bene è stato accettato dal venditore ed è già stato pagato il 20% del prezzo d’acquisto viene incrementato ai fini fiscali del 150% con un effetto totale di ammortamento del 250%. Questo aumento (denominato “iperammortamento”) impatta sula deduzione dell’ammortamento unicamente ai fini fiscali, mentre ancora una volta i nuovi beni sono registrati nel bilancio sulla base del loro valore storico.

Quando viene applicato?

L’appendice citata sopra comprende le seguenti principali aree di beni eleggibili:

  • beni attivati, controllati e/o gestiti dai sistemi informatici;

  • beni volti a valutare la sostenibilità e qualità del prodotto; e

  • dispositivi specifici volti ad incrementare l’interazione uomo-macchina e la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per supportare le società coinvolte negli investimenti dell’Industria 4.0, il prezzo d’acquisto dei nuovi beni immateriali ricompresi in un’appendice della Legge di Stabilità viene aumentato del 40%. Tale aumento, ancora una volta, impatta la deduzione dell’ammortamento unicamente ai fini fiscali, mentre i nuovi beni sono registrati nel bilancio sulla base del loro valore storico.

È interessante notare che, secondo le Linee guida del MISE,

  1. nel caso di acquisto di un prodotto dell’Industria 4.0 con software integrato, lo sgravio fiscale viene applicato al prezzo totale di acquisto del prodotto; e

  2. l’“iperammortamento” viene applicato ai soli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2017 fino al termine dell’anno e di conseguenza le società devono affrettarsi se vogliono realizzare tali investimenti.

Come approfittare di questi vantaggi fiscali?

Le Società che desiderano beneficiare dei vantaggi fiscali legati all’Industria 4.0 devono presentare:

  • un’autodichiarazione se il prezzo d’acquisto di ciascun bene è inferiore a € 500.000;
  • oppure, se il prezzo d’acquisto di ciascun bene supera i € 500.000, una perizia tecnica condotta da un perito industriale o un tecnico che stabilisca:
    • che i beni sono eleggibili ai fini del vantaggio di ammortamento fiscale dato che sono ricompresi nell’appendice menzionata; e
    • che i beni sono “interconnessi” al sistema di gestione della produzione o alla catena di approvvigionamento.

L’ “interconnessione” dei beni dell’Industria 4.0 con il sistema di gestione della produzione o la catena di approvvigionamento di cui sopra, secondo le Linee Guida del MISE è presente quando:

  • c’è uno scambio di informazioni con sistemi esterni e interni tramite un link basato su documentazione specifica e

  • il bene viene univocamente identificato al fine di risalire alla fonte di informazioni attraverso, ad esempio, l’indirizzo IP.

Questa è certamente una opportunità molto interessante ma – per approfittarne in modo completo – è necessaria una valutazione tecnica e legale delicata.